LEGGE REGIONALE (N. 107, 111, 70-03)
approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 25 settembre 2012
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA
Art. 26
1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2.
2. Alla registrazione si provvede:
a) entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale, da parte del detentore della fattrice;
b)entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell’inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l’obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza:
a) lo smarrimento del cane;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all’autorità giudiziaria;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell’animale;
e) la variazione di residenza;
f) la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 2.
4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2.
SANZIONI
Art. 33
1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all’articolo 36 e dal manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 51,60 euro a 77,50 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 3, e all’articolo 14, comma 4;
b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 15,all’articolo 26 e all’articolo 27, commi 5 e 6;
c) da 60 euro a 300 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2;
d) da 250 euro a 350 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f);
e) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, all’articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all’articolo 16, comma 6, e all’articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);
f) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno).
2. All’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalità previste dalla medesima legge.