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Mese dell’ipertensione felina

Anche il nostro Ambulatorio Veterinario partecipa alla campagna di sensibilizzazione dell’ipertensione felina, patologia che colpisce frequentemente i nostri amici gatti. Vuoi sapere se il tuo gatto ha problemi di pressione alta? Contattaci per un appuntamento chiamando il numero 0432 541347 […]

Microchip per gatti: chiarimenti

Precisiamo che l’obbligo di microchip dei gatti di proprietà NON è ANCORA LEGGE. Per ora è solo una proposta e quanto scritto sui media non è ancora stato confermato. Preghiamo la gentile clientela di non allarmarsi; non appena avremo notizie […]

La tutela giuridica degli animali d’affezione in FVG

  E’ stato pubblicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un utile opuscolo dal tema “La tutela giuridica degli animali d’affezione“. L’obiettivo è quello di informare circa il nuovo Regolamento che è entrato in vigore il 9 luglio 2015. La […]

Microchip: obbligo di registrazione all’anagrafe canina

  LEGGE REGIONALE (N. 107, 111, 70-03)  approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 settembre 2012 OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA Art. 26  1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità […]

Mese dell’ipertensione felina

Anche il nostro Ambulatorio Veterinario partecipa alla campagna di sensibilizzazione dell’ipertensione felina, patologia che colpisce frequentemente i nostri amici gatti.

Vuoi sapere se il tuo gatto ha problemi di pressione alta? Contattaci per un appuntamento chiamando il numero 0432 541347 dalle 10.30 alle 13.00 (no mercoledì e festivi).

Microchip per gatti: chiarimenti

Precisiamo che l’obbligo di microchip dei gatti di proprietà NON è ANCORA LEGGE.
Per ora è solo una proposta e quanto scritto sui media non è ancora stato confermato.
Preghiamo la gentile clientela di non allarmarsi; non appena avremo notizie ufficiali le comunicheremo.
Un esempio di notizia allarmante ed ERRATA lo trovate in questo link.

La tutela giuridica degli animali d’affezione in FVG

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E’ stato pubblicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un utile opuscolo dal tema “La tutela giuridica degli animali d’affezione“. L’obiettivo è quello di informare circa il nuovo Regolamento che è entrato in vigore il 9 luglio 2015.

La Regione Autonoma FVG è la prima in Italia ad aver fissato requisiti dettagliati e puntuali a tutela degli animali d’affezione o domestici.

Puoi richiedere gratuitamente una copia presso la nostra struttura o lo puoi scaricare al seguente link.

Microchip: obbligo di registrazione all’anagrafe canina

 

LEGGE REGIONALE (N. 107, 111, 70-03)

 approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 25 settembre 2012

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA

Art. 26

 1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2.

 2. Alla registrazione si provvede:

 a) entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale, da parte del detentore della fattrice;

 b)entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell’inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

 3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l’obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza:

 a) lo smarrimento del cane;

 b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all’autorità giudiziaria;

 c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario;

 d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell’animale;

 e) la variazione di residenza;

 f) la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 2.

 4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2.

SANZIONI

 Art. 33

 1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all’articolo 36 e dal manuale operativo di cui all’articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

 a) da 51,60 euro a 77,50 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 3, e all’articolo 14, comma 4;

 b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 15,all’articolo 26 e all’articolo 27, commi 5 e 6;

c) da 60 euro a 300 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2;

 d) da 250 euro a 350 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f);

 e) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, all’articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all’articolo 16, comma 6, e all’articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

f) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno).

 2. All’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalità previste dalla medesima legge.